Credito di imposta, Formazione 4.0 – Anno 2022

Il Decreto MISE, recante le disposizioni attuative per la Formazione 4.0 potenziata, prevista dall’art. 22 del Decreto Aiuti (DL 50/22), riconosce alle imprese un credito di imposta fino al 70% per le piccole imprese e al 50% per le medie imprese.

Soggetti Beneficiari

  1. Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
  2. Gli enti non commerciali a condizione che svolgano attività commerciali rilevanti ai fini del reddito d’impresa (il beneficio si applica per intero anche se i dipendenti partecipanti alle attività di formazione ammissibili sono occupati solo promiscuamente in dette attività commerciali).

Soggetti Beneficiari

  1. Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
  2. Gli enti non commerciali a condizione che svolgano attività commerciali rilevanti ai fini del reddito d’impresa (il beneficio si applica per intero anche se i dipendenti partecipanti alle attività di formazione ammissibili sono occupati solo promiscuamente in dette attività commerciali).

Progetti Ammissibili

Sono ammissibili al credito d’imposta le spese relative alle attività formative svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, quali:

  • big data e analisi dei dati,
  •  cloud e fog computing,
  • cyber security,
  • sistemi cyber-fisici,
  • prototipazione rapida,
  • Sistemi di visualizzazione e realtà aumentata,
  • robotica avanzata e collaborativa,
  • interfaccia uomo macchina,
  • manifattura additiva,
  • Internet delle cose e delle macchine,
  • Integrazione digitale dei processi aziendali.

I dipendenti che svolgeranno la formazione dovranno dunque provenire dai settori vendita e marketing, IT e produzione.

Sono escluse le attività di formazione ordinaria o periodica che l’impresa organizza per conformarsi alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Le attività formative possono essere organizzate dall’impresa con proprio personale docente o con personale docente esterno assistito da un tutor interno

Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa si considerano ammissibili solo le attività commissionate a:

-Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa; – Università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate; – Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001; – Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37; – Istituti Tecnici Superiori; – Centri di competenza; – European Digital Innovation Hubs. Come precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico nella circolare n. 412088 del 3 dicembre 2018, sono ammissibili anche le attività organizzate e svolte, in tutto o in parte, in modalità “e-learning”, cioè attraverso corsi e lezioni “on line”.

Spese Ammissibili

Le spese ammissibili sono:

  • le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
  • i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Agevolazione Concessa

Gli importi del bonus formazione 4.0 sono fissati secondo le seguenti percentuali:

  • 70% delle spese ammissibili per le piccole imprese nel limite massimo annuale di 300.000 euro, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti qualificati e secondo modalità e certificazione che saranno, queste ultime, definite con un successivo decreto, diversamente l’intensità di aiuto è pari al 40%;
  • 50% per le medie imprese nel limite massimo annuale di 250.000 euro, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti qualificati e secondo modalità e certificazione che saranno, queste ultime, definite con un successivo decreto, diversamente l’intensità di aiuto è del 35%;
  • 30% per le grandi imprese nel limite massimo annuale di 250.000 euro;

Per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del bonus è aumentata al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

Tempistiche di presentazione della domanda

Il credito d’imposta per formazione 4.0 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese.

Per essere ammissibili, i costi sostenuti per la formazione devono essere certificati dal revisore legale o da un professionista iscritto nel Registro dei Revisori legali: quindi, le imprese che non sono soggette alla revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un professionista. La certificazione va allegata al bilancio.

Anche le spese per la revisione legale sono ammissibili al credito d’imposta.

Se hai delle domande o semplicemente vuoi saperne di più sul Credito di Imposta Formazione 4.0, puoi contattarci:

  • 0575 410 555
  • mktg@ingeinformatica.it
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